Corso di formazione lavoratori generale e specifica

DISPONIBILE ANCHE ONLINE





Il D.Lgs. 81/2008 richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. E che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011

Disciplina, ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall’art.2, comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08”

Accordo Stato-Regioni n.153 del 25 luglio 2012

Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni

In particolare la formazione dei lavoratori prevede un modulo di Formazione Generale:

• concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• durata 4 ore;
• uguale per tutti i settori ATECO;
• credito formativo permanente;
• consentita modalità e-learning”.

E un modulo di Formazione Specifica:

• rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
• durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio medio; 12 ore settore ATECO rischio alto);
• non consentita modalità e-learning;
Inoltre è previsto un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni (consentita modalità e-learning).

In particolare, come ricordato dall’ Interpello n. 11/2013 sull’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione specifica “va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”. Inoltre, continua l’intervento, “il monte ore minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumento in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei Rischi)”.

Inoltre ricordiamo che con la Legge 9/08/2013, n. 98 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) è stato inserito all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 il comma 14-bis che indica che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Inoltre “le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.

Corso di formazione lavoratori generale
e specifica

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Il D.Lgs. 81/2008 richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. E che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011

Disciplina, ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall’art.2, comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08”

Accordo Stato-Regioni n.153 del 25 luglio 2012

Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni

In particolare la formazione dei lavoratori prevede un modulo di Formazione Generale:

• concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• durata 4 ore;
• uguale per tutti i settori ATECO;
• credito formativo permanente;
• consentita modalità e-learning”.

E un modulo di Formazione Specifica:

• rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
• durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio medio; 12 ore settore ATECO rischio alto);
• non consentita modalità e-learning;
Inoltre è previsto un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni (consentita modalità e-learning).

In particolare, come ricordato dall’ Interpello n. 11/2013 sull’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione specifica “va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”. Inoltre, continua l’intervento, “il monte ore minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumento in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei Rischi)”.

Inoltre ricordiamo che con la Legge 9/08/2013, n. 98 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) è stato inserito all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 il comma 14-bis che indica che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Inoltre “le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
 

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